Art. 43

Imparzialità e indipendenza

In vigore dal 19 dic 2018
Imparzialità e indipendenza 1.   Il verificatore è indipendente dal gestore o dall'operatore aereo ed è imparziale nell'esecuzione delle attività di verifica. Al fine di garantire l'indipendenza e l'imparzialità, il verificatore e qualsiasi parte della medesima persona giuridica non è un gestore o un operatore aereo, né proprietario di un gestore o di un operatore aereo o di proprietà di questi, né intrattiene relazioni con il gestore o l'operatore aereo che possano compromettere la sua indipendenza e imparzialità. Il verificatore è altresì indipendente dagli organismi che scambiano le quote di emissioni nel quadro del sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra istituito ai sensi dell' della direttiva 2003/87/CE. 2.   Il verificatore è organizzato in modo da tutelare la propria obiettività, indipendenza e imparzialità. Ai fini del presente regolamento si applicano gli obblighi pertinenti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato II. 3.   Il verificatore non svolge attività di verifica per un gestore o un operatore aereo se ciò è atto a generare un rischio inaccettabile per la sua imparzialità o a creare un conflitto di interessi. Nella verifica della comunicazione di un gestore o di un operatore aereo, il verificatore non si avvale di personale interno o esterno che comporti un conflitto di interessi effettivo o potenziale. Il verificatore assicura altresì che le attività del personale o delle organizzazioni non compromettano la riservatezza, l'obiettività, l'indipendenza e l'imparzialità della verifica. Si ritiene che esista un rischio inaccettabile per l'imparzialità o un conflitto di interessi di cui alla prima frase del primo comma segnatamente in uno dei casi seguenti: a) qualora un verificatore o qualsiasi parte della medesima persona giuridica offra servizi di consulenza per sviluppare parte del processo di monitoraggio e comunicazione descritto nel piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente o, a seconda dei casi, nel piano della metodologia di monitoraggio, compresa l'elaborazione della metodologia di monitoraggio, la stesura della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo e la stesura del piano di monitoraggio o del piano della metodologia di monitoraggio; b) qualora un verificatore o qualsiasi parte della medesima persona giuridica offra assistenza tecnica per sviluppare o mantenere il sistema impiegato per monitorare e comunicare le emissioni, i dati relativi alle tonnellate-chilometro o i dati pertinenti ai fini dell'assegnazione gratuita. 4.   Si ritiene che esista un conflitto di interessi per il verificatore nelle relazioni con il gestore o l'operatore aereo segnatamente in uno dei casi seguenti: a) qualora la relazione tra il verificatore e il gestore o l'operatore aereo si basi su una proprietà comune, una governance comune, una dirigenza o personale comune, risorse condivise, fondi comuni e contratti o commercializzazione in comune; b) qualora il gestore o l'operatore aereo abbia beneficiato di servizi di consulenza di cui al paragrafo 3, lettera a), oppure di assistenza tecnica di cui al paragrafo 3, lettera b), da un ente di consulenza, da un organismo di assistenza tecnica o da un'altra organizzazione che intrattenga relazioni con il verificatore e rischi di comprometterne l'imparzialità. Ai fini del primo comma, lettera b), l'imparzialità del verificatore si ritiene compromessa qualora le relazioni tra il verificatore e l'ente di consulenza, l'organismo di assistenza tecnica o l'altra organizzazione si basino su una proprietà comune, una governance comune, una dirigenza o personale comune, risorse condivise, fondi comuni, contratti o commercializzazione in comune e un pagamento comune della commissione sulle vendite o altro incentivo per la segnalazione di nuovi clienti. 5.   Il verificatore non affida esternamente il riesame indipendente né la dichiarazione di verifica. Ai fini del presente regolamento, in caso di esternalizzazione di altre attività di verifica, il verificatore adempie agli obblighi pertinenti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato II. Tuttavia, l'assunzione di persone fisiche per l'espletamento di attività di verifica non costituisce esternalizzazione ai fini del primo comma qualora il verificatore, nell'effettuare tale assunzione, soddisfi i pertinenti requisiti della norma armonizzata di cui all'allegato II. 6.   Il verificatore istituisce, documenta, applica e mantiene un processo per assicurare il perdurare dell'imparzialità e dell'indipendenza proprie, delle parti della medesima persona giuridica, delle altre organizzazioni di cui al paragrafo 4, nonché di tutto il personale e delle persone fisiche assunte che siano coinvolti nella verifica. Tale processo comprende un meccanismo per tutelare l'imparzialità e l'indipendenza del verificatore e soddisfa i pertinenti requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato II. 7.   Se l'auditor responsabile del gruppo di audit dell'EU ETS svolge sei verifiche annuali per un dato operatore aereo, si astiene dal fornire servizi di verifica al medesimo operatore aereo per tre anni consecutivi. Il periodo massimo di sei anni include qualsiasi verifica di gas a effetto serra eseguita per l'operatore aereo dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
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Imparzialità e indipendenza (Art. 43 Regolamento (UE) 2018/2067) — Testo vigente | Portale Normativo