Art. 19
Valutazione dell'incertezza
In vigore dal 19 dic 2018
Valutazione dell'incertezza
1. Se in osservanza del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 il gestore è tenuto a dimostrare il rispetto delle soglie di incertezza per i dati relativi alle attività e per i fattori di calcolo, il verificatore conferma la validità delle informazioni utilizzate per calcolare i livelli di incertezza previsti nel piano di monitoraggio approvato.
2. Qualora il gestore applichi una metodologia di monitoraggio non basata su livelli, ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, il verificatore controlla quanto segue:
a)
se sono state effettuate una valutazione e una quantificazione dell'incertezza da parte del gestore a dimostrazione del fatto che è stata rispettata la soglia di incertezza complessiva richiesta per il livello annuale di emissioni di gas a effetto serra a norma dell', lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;
b)
la validità delle informazioni utilizzate per la valutazione e la quantificazione dell'incertezza;
c)
se l'approccio complessivo utilizzato per la valutazione e la quantificazione dell'incertezza è conforme all', lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;
d)
se sono stati forniti elementi di prova per dimostrare che sono state soddisfatte le condizioni per la metodologia di monitoraggio di cui all', lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.
3. Se in osservanza del regolamento delegato (UE) …/… il gestore è tenuto a effettuare una valutazione dell'incertezza semplificata, il verificatore conferma la validità delle informazioni utilizzate per tale valutazione.
Storico versioni
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