Art. 22

Trattamento di inesattezze, non conformità e inosservanze

In vigore dal 19 dic 2018
Trattamento di inesattezze, non conformità e inosservanze 1.   Qualora, nel corso della verifica, rilevi inesattezze, non conformità o inosservanze del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2018/2066 o del regolamento delegato (UE) …/…, a seconda dei casi, il verificatore ne informa tempestivamente il gestore o l'operatore aereo e chiede che vengano effettuate le correzioni opportune. Il gestore o l'operatore aereo corregge qualsiasi inesattezza o non conformità comunicata. Qualora rilevati un'inosservanza del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o del regolamento delegato (UE) …/…, il gestore o l'operatore aereo ne dà comunicazione all'autorità competente e corregge l'inosservanza in modo opportuno e senza indebito ritardo. 2.   Il verificatore documenta e riporta come risolte, nella documentazione interna di verifica, tutte le inesattezze, non conformità o inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o del regolamento delegato (UE) …/… che sono state corrette dal gestore o dall'operatore aereo durante la verifica. 3.   Qualora il gestore o l'operatore aereo non corregga le inesattezze o le non conformità comunicategli dal verificatore a norma del paragrafo 1 prima che il verificatore presenti la dichiarazione di verifica, quest'ultimo chiede al gestore o all'operatore aereo di spiegare le principali cause della non conformità o dell'inesattezza, al fine di valutarne l'impatto sui dati comunicati. Il verificatore stabilisce se le inesattezze non corrette, individualmente o se aggregate con altre, abbiano un effetto rilevante sul totale delle emissioni comunicate, dei dati relativi alle tonnellate-chilometro e dei dati pertinenti ai fini dell'assegnazione gratuita. Nel valutare l'incidenza delle inesattezze, il verificatore considera l'entità e la natura dell'inesattezza nonché le circostanze specifiche in cui questa si è verificata. Il verificatore valuta se la non conformità non corretta, individualmente o se aggregata ad altre, ha un impatto sui dati comunicati e se ciò comporta un'inesattezza rilevante. Qualora il gestore o l'operatore aereo non corregga l'inosservanza del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o del regolamento delegato (UE) …/…, a norma del paragrafo 1, prima che il verificatore presenti la dichiarazione di verifica, quest'ultimo valuta se l'inosservanza non corretta ha un impatto sui dati comunicati e se ciò comporta un'inesattezza rilevante. Il verificatore può considerare rilevanti le inesattezze anche qualora queste, individualmente o se aggregate ad altre, siano inferiori alla soglia di rilevanza di cui all', ove ciò si giustifichi per l'entità e la natura delle inesattezze e le circostanze specifiche in cui si sono verificate.
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