Art. 20

Campionamento

In vigore dal 19 dic 2018
Campionamento 1.   Nell'accertare la conformità delle attività e delle procedure di controllo di cui all', lettere b) e c), oppure nell'effettuare i controlli di cui agli , il verificatore può ricorrere a metodi di campionamento specifici per un impianto o un operatore aereo purché il campionamento sia giustificato in base all'analisi dei rischi. 2.   Qualora, in sede di campionamento, il verificatore individui una non conformità o un'inesattezza, chiede al gestore o all'operatore aereo di spiegare le principali cause della non conformità o dell'inesattezza al fine di valutarne l'impatto sui dati comunicati. In base all'esito di tale valutazione, il verificatore stabilisce se siano necessarie attività di verifica aggiuntive, se occorra aumentare le dimensioni del campione e quale parte dell'insieme dei dati debba essere corretta dal gestore o dall'operatore aereo. 3.   Il verificatore documenta l'esito dei controlli di cui agli articoli da 14 a 17, compresi i dettagli dei campioni aggiuntivi, nella documentazione interna di verifica.
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