Art. 14

Attività di verifica

In vigore dal 19 dic 2018
Attività di verifica Il verificatore dà attuazione al piano di verifica e, sulla base dell'analisi dei rischi, controlla l'attuazione del piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente o del piano della metodologia di monitoraggio, a seconda dei casi. A tal fine, il verificatore effettua quanto meno verifiche sostanziali costituite da procedure di analisi, verifica dei dati e controllo della metodologia di monitoraggio e provvede a controllare: a) le attività riguardanti il flusso dei dati e i sistemi impiegati nel flusso di dati, fra cui i sistemi informatici; b) che le attività di controllo del gestore o dell'operatore aereo siano adeguatamente documentate, applicate e mantenute e che siano efficaci per attenuare i rischi intrinseci; c) che le procedure elencate nel piano di monitoraggio o nel piano della metodologia di monitoraggio, a seconda dei casi, siano efficaci per attenuare i rischi intrinseci e i rischi di controllo e che tali procedure siano attuate e adeguatamente documentate e mantenute. Ai fini del secondo comma, lettera a), il verificatore traccia il flusso di dati osservando la sequenza e l'interazione delle attività riguardanti il flusso di dati, a partire dai dati provenienti dalle fonti primarie fino alla compilazione della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo.
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