Art. 13

Piano di verifica

In vigore dal 19 dic 2018
Piano di verifica 1.   Il verificatore redige un piano di verifica adeguato alle informazioni ottenute e ai rischi individuati nell'analisi strategica e nell'analisi dei rischi, che comprenda quanto meno: a) un programma di verifica che descriva la natura e la portata delle attività di verifica nonché la tempistica e la modalità di esecuzione di dette attività; b) un piano di collaudo che fissi l'ambito di applicazione e la metodologia di collaudo delle attività di controllo, nonché delle relative procedure; c) un piano per il campionamento dei dati che stabilisca la portata e la metodologia del campionamento dei dati in relazione ai punti di rilevamento sui quali si fondano le emissioni aggregate riportate nella comunicazione delle emissioni del gestore o dell'operatore aereo, alle tonnellate-chilometro aggregate riportate nella comunicazione delle tonnellate-chilometro dell'operatore aereo o ai dati aggregati pertinenti ai fini dell'assegnazione gratuita riportati nella comunicazione dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti del gestore. 2.   Il verificatore predispone il piano di collaudo di cui al paragrafo 1, lettera b), in modo da poter stabilire in quale misura le attività di controllo in questione siano affidabili ai fini dell'accertamento della conformità ai requisiti di cui all', paragrafo 4, lettera b), c), d), o all', paragrafo 4, secondo comma. Nel determinare le dimensioni e le attività del campionamento per il collaudo delle attività di controllo, il verificatore considera i seguenti elementi: a) i rischi intrinseci; b) l'ambiente di controllo; c) le attività di controllo pertinenti; d) l'esigenza di emettere un parere sulla verifica che fornisca una garanzia ragionevole. 3.   Nel determinare le dimensioni del campione e le attività di campionamento per il campionamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettera c), il verificatore considera i seguenti elementi: a) i rischi intrinseci e i rischi di controllo; b) i risultati delle procedure di analisi; c) l'obbligo di emettere un parere sulla verifica che fornisca una garanzia ragionevole; d) la soglia di rilevanza; e) la rilevanza del contributo di un singolo dato per l'insieme dei dati. 4.   Il verificatore predispone e attua il piano di verifica in modo che il rischio di verifica sia ridotto a un livello accettabile per poter conseguire una garanzia ragionevole in merito al fatto che la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo non è viziata da inesattezze rilevanti. 5.   Durante la verifica il verificatore aggiorna l'analisi dei rischi e il piano di verifica e adatta le attività di verifica qualora individui rischi aggiuntivi che devono essere ridotti o ritenga che il rischio effettivo sia inferiore alle attese iniziali.
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