Art. 7

Obblighi generali del verificatore

In vigore dal 19 dic 2018
Obblighi generali del verificatore 1.   Il verificatore esegue la verifica e svolge le attività previste al presente capo allo scopo di fornire una dichiarazione di verifica che affermi con garanzia ragionevole che la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo non è viziata da inesattezze rilevanti. 2.   Il verificatore pianifica ed esegue la verifica con senso critico professionale, con la consapevolezza che possono sussistere circostanze che determinano la presenza di inesattezze rilevanti nelle informazioni riportate nella comunicazione del gestore o dell'operatore aereo. 3.   Il verificatore esegue la verifica nell'interesse pubblico ed è indipendente rispetto al gestore o all'operatore aereo e alle autorità competenti responsabili dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE. 4.   In occasione della verifica, il verificatore valuta se: a) la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo è completa e soddisfa i requisiti di cui all'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o all'allegato IV del regolamento delegato (UE) …/…, a seconda dei casi; b) il gestore o l'operatore aereo ha agito in conformità alle disposizioni previste nell'autorizzazione a emettere gas a effetto serra e al piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente, ove si tratti della verifica della comunicazione delle emissioni da parte di un gestore, e alle disposizioni previste dal piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente ove si tratti della verifica della comunicazione delle emissioni o delle tonnellate-chilometro di un operatore aereo; c) il gestore ha agito in conformità alle disposizioni previste dal piano della metodologia di monitoraggio a norma dell' del regolamento delegato (UE) …/… approvato dall'autorità competente ove si tratti della verifica della comunicazione dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti; d) i dati riportati nella comunicazione del gestore o dell'operatore aereo non sono viziati da inesattezze rilevanti; e) possono essere fornite informazioni a sostegno delle attività riguardanti il flusso dei dati, il sistema di controllo e le procedure associate del gestore o dell'operatore aereo per migliorare i risultati del rispettivo monitoraggio e comunicazione. In deroga alla lettera c), il verificatore valuta se il piano della metodologia di monitoraggio del gestore è conforme alle disposizioni del regolamento delegato (UE) …/… qualora tale piano non sia soggetto all'approvazione dell'autorità competente prima della trasmissione della comunicazione concernente i dati di riferimento. Qualora il verificatore rilevi che il piano della metodologia di monitoraggio non ottempera al regolamento delegato (UE) …/…, il gestore modifica tale piano in modo da renderlo conforme alle disposizioni di detto regolamento. Ai fini della lettera d) del presente paragrafo, il verificatore ottiene dal gestore o dall'operatore aereo elementi probanti evidenti e oggettivi a sostegno delle emissioni aggregate, delle tonnellate-chilometro oppure dei dati pertinenti comunicati ai fini dell'assegnazione gratuita, tenendo conto di tutte le altre informazioni fornite nella comunicazione del gestore o dell'operatore aereo. 5.   Qualora rilevi che un gestore o un operatore aereo non ottempera al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o al regolamento delegato (UE) …/…, il verificatore include tale non conformità nella dichiarazione di verifica anche se il relativo piano di monitoraggio o il piano della metodologia di monitoraggio in questione, a seconda dei casi, è stato approvato dall'autorità competente. 6.   Qualora il piano di monitoraggio non sia stato approvato dall'autorità competente a norma dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, sia incompleto oppure, durante il periodo di comunicazione, vi siano state apportate le modifiche significative di cui all', paragrafo 3 o 4, di detto regolamento senza la conseguente approvazione dell'autorità competente, il verificatore raccomanda al gestore o all'operatore aereo di ottenere la necessaria approvazione dall'autorità competente. Qualora il piano della metodologia di monitoraggio sia soggetto all'approvazione dall'autorità competente prima della trasmissione della comunicazione concernente i dati di riferimento a norma dell', paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) …/… e tale piano non sia stato approvato, sia incompleto oppure vi siano state apportate le modifiche significative di cui all', paragrafo 5 del medesimo regolamento senza l'approvazione dell'autorità competente, il verificatore raccomanda al gestore di ottenere la necessaria approvazione dall'autorità competente. In seguito all'approvazione da parte dell'autorità competente, il verificatore continua, ripete o adegua di conseguenza le attività di verifica. Qualora l'approvazione non sia stata ottenuta prima della presentazione della dichiarazione di verifica, il verificatore lo segnala in detta dichiarazione.
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