Art. 9

Tempistica

In vigore dal 19 dic 2018
Tempistica 1.   Nel determinare la tempistica per un incarico di verifica di cui all', paragrafo 1, lettera f), il verificatore tiene conto almeno dei seguenti elementi: a) la complessità dell'impianto o delle attività e della flotta dell'operatore aereo; b) il livello delle informazioni e la complessità del piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente o del piano della metodologia di monitoraggio, a seconda dei casi; c) la soglia di rilevanza richiesta; d) la complessità e la completezza delle attività riguardanti il flusso dei dati e del sistema di controllo del gestore o dell'operatore aereo; e) l'ubicazione delle informazioni e dei dati concernenti le emissioni di gas a effetto serra, dei dati relativi alle tonnellate-chilometro oppure dei dati pertinenti ai fini dell'assegnazione gratuita. 2.   Il verificatore garantisce che il contratto di verifica preveda la possibilità di remunerare la prestazione di tempo aggiuntivo rispetto al tempo stipulato nel contratto, qualora ciò si riveli necessario ai fini dell'analisi strategica, dell'analisi dei rischi o di altre attività di verifica. Le situazioni in cui tale tempo aggiuntivo può essere necessario includono almeno le seguenti: a) quando, durante la verifica, le attività riguardanti il flusso dei dati, le attività di controllo o la logistica del gestore o dell'operatore aereo sembrano essere più complesse di quanto inizialmente previsto; b) quando, durante la verifica, il verificatore rileva inesattezze, non conformità, dati insufficienti o errati. 3.   Il verificatore registra il tempo impiegato nella documentazione interna di verifica.
Storico versioni

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