Art. 11
Analisi strategica
In vigore dal 19 dic 2018
Analisi strategica
1. All'inizio della verifica, il verificatore valuta la probabile natura, entità e complessità dei compiti di verifica eseguendo un'analisi strategica di tutte le attività che riguardano l'impianto o l'operatore aereo.
2. Per comprendere le attività svolte dall'impianto o dall'operatore aereo, il verificatore raccoglie ed esamina le informazioni necessarie per accertarsi che la squadra di verifica abbia le competenze sufficienti a svolgere la verifica, per stabilire se il tempo assegnato previsto dal contratto sia stato fissato correttamente e per assicurarsi di essere in grado di condurre l'analisi dei rischi necessaria. Le informazioni comprendono come minimo:
a)
le informazioni di cui all', paragrafo 1;
b)
la soglia di rilevanza richiesta;
c)
le informazioni ottenute dalla verifica negli anni precedenti, se il verificatore sta eseguendo la verifica per il medesimo gestore o operatore aereo.
3. Nel passare in rassegna le informazioni di cui al paragrafo 2, il verificatore valuta quanto meno:
a)
ai fini della verifica della comunicazione delle emissioni del gestore, la categoria dell'impianto di cui all' del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e le attività condotte in tale impianto;
b)
ai fini della verifica della comunicazione delle emissioni o delle tonnellate-chilometro dell'operatore aereo, le dimensioni e la natura dell'operatore aereo, la distribuzione delle informazioni nei vari siti nonché il numero e la tipologia dei voli;
c)
il piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente o, a seconda dei casi, il piano della metodologia di monitoraggio, nonché le specifiche della metodologia di monitoraggio definite nel piano di monitoraggio o, a seconda dei casi, nel piano della metodologia di monitoraggio;
d)
la natura, l'entità e la complessità delle fonti di emissione e dei flussi di fonti nonché l'apparecchiatura e i processi che hanno permesso di calcolare le emissioni, i dati sulle tonnellate-chilometro o i dati pertinenti ai fini dell'assegnazione gratuita, compresa l'apparecchiatura di misurazione descritta nel piano di monitoraggio o nel piano della metodologia di monitoraggio, a seconda dei casi, l'origine e l'applicazione dei fattori di calcolo e le altre fonti primarie di dati;
e)
le attività riguardanti il flusso dei dati, il sistema di controllo e l'ambiente di controllo.
4. Nell'eseguire l'analisi strategica, il verificatore controlla:
a)
se il piano di monitoraggio o il piano della metodologia di monitoraggio trasmessogli, a seconda dei casi, è la versione più recente e, ove necessario, se è stato approvato dall'autorità competente;
b)
se sono intervenute modifiche al piano di monitoraggio durante il periodo di comunicazione o al piano della metodologia di monitoraggio durante il periodo di riferimento, a seconda dei casi;
c)
ove applicabile, se le modifiche di cui alla lettera b) sono state notificate all'autorità competente a norma dell', paragrafo 1, o dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o se sono state approvate dall'autorità competente a norma dell', paragrafo 2, del medesimo regolamento di esecuzione;
d)
ove applicabile, se le modifiche di cui alla lettera b) sono state notificate all'autorità competente a norma dell', paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) …/… o se sono state approvate dall'autorità competente a norma dell', paragrafo 4, del medesimo regolamento.
Storico versioni
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