Art. 24
Conclusioni tratte dai risultati della verifica
In vigore dal 19 dic 2018
Conclusioni tratte dai risultati della verifica
Nel completare la verifica e considerare le informazioni ottenute durante la stessa, il verificatore:
a)
controlla i dati definitivi provenienti dal gestore o dall'operatore aereo, compresi quelli che sono stati corretti in base alle informazioni ottenute durante la verifica;
b)
esamina le motivazioni addotte dal gestore o dall'operatore aereo per eventuali discrepanze tra i dati definitivi e quelli forniti in precedenza;
c)
esamina l'esito della valutazione per stabilire se il piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente o, secondo i casi, il piano della metodologia di monitoraggio, comprese le procedure ivi descritte, sia stato attuato in maniera corretta;
d)
valuta se il rischio di verifica si collochi a un livello accettabilmente basso per poter fornire una garanzia ragionevole;
e)
si assicura di aver raccolto prove sufficienti per poter emettere un parere sulla verifica, che confermi con garanzia ragionevole che la comunicazione non è viziata da inesattezze rilevanti;
f)
si assicura che il processo di verifica sia interamente comprovato nella documentazione interna di verifica e che sia possibile esprimere un giudizio definitivo nella dichiarazione di verifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2018:2067:oj#art-24