Art. 17

Verifica della corretta applicazione della metodologia di monitoraggio

In vigore dal 19 dic 2018
Verifica della corretta applicazione della metodologia di monitoraggio 1.   Il verificatore controlla la corretta applicazione e attuazione della metodologia di monitoraggio approvata dall'autorità competente nel piano di monitoraggio, compresi i dettagli specifici di detta metodologia. 2.   Allo scopo di verificare la comunicazione delle emissioni da parte del gestore, il verificatore controlla la corretta applicazione e attuazione del piano di campionamento di cui all' del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 approvato dall'autorità competente. 3.   Allo scopo di verificare la comunicazione dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti da parte del gestore, il verificatore controlla se la metodologia di rilevamento e monitoraggio dei dati definita nel piano della metodologia di monitoraggio è applicata correttamente, e in particolare: a) se tutti i dati riguardanti le emissioni, gli input, gli output e i flussi energetici sono attributi correttamente ai sottoimpianti, in linea con i limiti del sistema di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) …/…; b) se i dati sono completi e se si rilevano lacune nei dati o doppi conteggi; c) se i livelli di attività per i parametri di riferimento relativi ai prodotti si basano su una corretta applicazione delle definizioni dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) …/…; d) se i livelli di attività per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore, per il sottoimpianto di teleriscaldamento, per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili e per i sottoimpianti con emissioni di processo sono stati attribuiti correttamente in base ai prodotti fabbricati e in linea con gli atti delegati adottati a norma dell'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE. 4.   Qualora il CO2 trasferito sia sottratto a norma dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, o il N2O trasferito non sia contabilizzato a norma dell' di tale regolamento, e la misurazione del CO2 o del N2O trasferito avvenga sia nell'impianto cedente sia nell'impianto destinatario, il verificatore controlla che le differenze tra i valori misurati nei due impianti siano riconducibili all'incertezza insita nei sistemi di misurazione e che sia stata utilizzata nelle comunicazioni di entrambi gli impianti la corretta media aritmetica dei valori misurati. Qualora le differenze tra i valori misurati nei due impianti non siano riconducibili all'incertezza insita nei sistemi di misurazione, il verificatore controlla che siano state operate correzioni per allineare i valori misurati, che tali correzioni siano state prudenziali e l'autorità competente le abbia approvate. 5.   Qualora i gestori siano tenuti, a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, a includere nei piani di monitoraggio ulteriori elementi utili per rispettare le disposizioni di cui all', paragrafo 1, della decisione 2011/278/UE della Commissione (12), il verificatore controlla la corretta applicazione e attuazione delle procedure di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione. Nel far ciò, il verificatore controlla anche che il gestore abbia sottoposto all'autorità competente, entro il 31 dicembre del periodo di comunicazione, le informazioni su eventuali modifiche previste o effettive della capacità, del livello di attività e del funzionamento di un impianto.
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