Art. 33

Verifica semplificata per gli operatori aerei

In vigore dal 19 dic 2018
Verifica semplificata per gli operatori aerei 1.   In deroga all', paragrafo 1, del presente regolamento, il verificatore può decidere di rinunciare alla visita in sito per un emettitore di entità ridotta ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/2066 se il verificatore ritiene, sulla base dell'analisi dei rischi effettuata, di poter accedere a distanza a tutti i dati utili. 2.   Qualora un operatore aereo utilizzi gli strumenti semplificati di cui all', paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 per stabilire il consumo di carburante e i dati comunicati siano stati generati da tali strumenti, indipendentemente da qualsiasi informazione proveniente dall'operatore aereo, il verificatore può decidere, sulla base dell'analisi dei rischi effettuata, di non eseguire i controlli di cui agli , all', paragrafi 1 e 2, e all' del presente regolamento.
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