Art. 31

Verifica semplificata di impianti

In vigore dal 19 dic 2018
Verifica semplificata di impianti 1.   In deroga all', paragrafo 1, il verificatore può decidere, previa approvazione di un'autorità competente a norma del secondo comma del presente articolo, di rinunciare alla conduzione di visite in sito degli impianti. Tale decisione è presa in base all'esito dell'analisi dei rischi dopo aver appurato che il verificatore può accedere a distanza a tutti i dati utili e che sono soddisfatte le condizioni per la rinuncia alle visite in sito. Il verificatore ne informa senza indugio il gestore. Il gestore presenta una domanda all'autorità competente affinché essa approvi la decisione del verificatore di rinunciare alla visita in sito. Sulla base della domanda presentata dal gestore interessato, l'autorità competente decide se approvare la decisione del verificatore di rinunciare alla visita in sito, prendendo in considerazione tutti gli elementi seguenti: a) le informazioni fornite dal verificatore sull'esito dell'analisi dei rischi; b) l'informazione secondo cui è possibile accedere a distanza ai dati utili; c) gli elementi a riprova del fatto che le disposizioni di cui al paragrafo 3 non sono applicabili all'impianto; d) gli elementi a riprova del fatto che sono soddisfatte le condizioni per la rinuncia alle visite in sito. 2.   L'approvazione dell'autorità competente di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è necessaria per rinunciare alle visite in sito agli impianti a emissioni ridotte di cui all', paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. 3.   Il verificatore effettua sempre visite in sito nelle situazioni seguenti: a) quando verifica per la prima volta una comunicazione delle emissioni del gestore in questione; b) se il verificatore non ha effettuato visite in sito nei due periodi di comunicazione immediatamente anteriori al periodo di comunicazione in corso; c) se durante il periodo di comunicazione sono state apportate modifiche significative ai piani di monitoraggio, incluse le modifiche di cui all', paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066; d) se l'oggetto della verifica è la comunicazione del gestore concernente i dati di riferimento o i dati relativi ai nuovi entranti. 4.   Il paragrafo 3, lettera c), non è applicabile qualora le modifiche apportate durante il periodo di comunicazione abbiano interessato soltanto il valore standard per un fattore di calcolo, come previsto all', paragrafo 3, lettera h), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.
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