Art. 29

Trattamento delle non conformità non rilevanti non rettificate

In vigore dal 19 dic 2018
Trattamento delle non conformità non rilevanti non rettificate 1.   Il verificatore valuta se il gestore o l'operatore aereo hanno corretto le non conformità segnalate nella dichiarazione di verifica relativa al periodo di monitoraggio precedente, in conformità agli obblighi del gestore di cui all', paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, ove pertinenti. Qualora il gestore o l'operatore aereo non abbia rettificato le non conformità a norma dell', paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, il verificatore appura se l'omissione aumenta o può aumentare il rischio di inesattezze. Il verificatore indica nella dichiarazione di verifica se tali non conformità sono state risolte dal gestore o dall'operatore aereo. 2.   Il verificatore registra, nella documentazione interna di verifica, i particolari circa i tempi e i modi in cui le non conformità individuate vengono risolte dal gestore o dall'operatore aereo durante la verifica.
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