Art. 69

Scambio elettronico di dati e impiego di sistemi di automazione

In vigore dal 19 dic 2018
Scambio elettronico di dati e impiego di sistemi di automazione 1.   Gli Stati membri possono chiedere ai verificatori di impiegare modelli elettronici o specifici formati di file per le dichiarazioni di verifica conformemente all', paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o dell' del regolamento delegato (UE) …/…. 2.   Modelli elettronici standardizzati o specifiche di formato dei file per altre tipologie di comunicazione tra il gestore, l'operatore aereo, il verificatore, l'autorità competente e l'organismo nazionale di accreditamento possono essere resi disponibili conformemente all', paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.
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