Art. 70
Scambio di informazioni e punti di contatto
In vigore dal 19 dic 2018
Scambio di informazioni e punti di contatto
1. Gli Stati membri istituiscono un sistema efficace di scambio di informazioni e di cooperazione fra il proprio organismo nazionale di accreditamento — o, se del caso, l'autorità nazionale incaricata della certificazione dei verificatori — e l'autorità competente.
2. Qualora in uno Stato membro siano designate più autorità competenti ai sensi dell' della direttiva 2003/87/CE, una di esse viene autorizzata dallo Stato membro a fungere da punto di contatto per lo scambio di informazioni, per il coordinamento della cooperazione di cui al paragrafo 1 e per le attività di cui al presente capo.
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