Art. 68
Monitoraggio dei servizi forniti
In vigore dal 19 dic 2018
Monitoraggio dei servizi forniti
Qualora uno Stato membro determini, durante un'ispezione eseguita conformemente all', paragrafo 4, della direttiva 2006/123/CE, che un verificatore non ottempera al presente regolamento, l'autorità competente o l'organismo nazionale di accreditamento di tale Stato membro ne informa l'organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore.
L'organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore considera la comunicazione di tale informazione come un reclamo ai sensi dell', adotta misure adeguate e risponde all'autorità competente o all'organismo nazionale di accreditamento conformemente all', paragrafo 2, secondo comma.
Storico versioni
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