Art. 67

Riconoscimento reciproco dei verificatori

In vigore dal 19 dic 2018
Riconoscimento reciproco dei verificatori 1.   Gli Stati membri riconoscono l'equivalenza dei servizi offerti dagli organismi nazionali di accreditamento che hanno superato una valutazione inter pares. Gli Stati membri accettano gli attestati di accreditamento dei verificatori accreditati da detti organismi nazionali di accreditamento e rispettano il diritto di tali verificatori di condurre verifiche per il proprio ambito di accreditamento. 2.   Se un organismo nazionale di accreditamento non è stato sottoposto a un processo completo di valutazione inter pares, gli Stati membri accettano gli attestati di accreditamento dei verificatori emessi da detto organismo purché l'organismo riconosciuto ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 765/2008 abbia avviato una valutazione inter pares nei confronti di tale organismo nazionale di accreditamento e non abbia individuato alcuna inosservanza del presente regolamento da parte dello stesso. 3.   Qualora la certificazione dei verificatori sia effettuata da un'autorità nazionale di cui all', paragrafo 2, gli Stati membri accettano il certificato rilasciato da detta autorità e rispettano il diritto dei verificatori certificati di condurre verifiche per il proprio ambito di certificazione.
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