Art. 66
Misure correttive
In vigore dal 19 dic 2018
Misure correttive
1. Gli Stati membri monitorano regolarmente i propri organismi nazionali di accreditamento per assicurare che continuino a soddisfare i requisiti previsti dal presente regolamento, tenendo conto dei risultati della valutazione inter pares eseguita a norma dell'.
2. Se un organismo nazionale di accreditamento non soddisfa i requisiti o non rispetta gli obblighi di cui al presente regolamento, lo Stato membro interessato adotta o assicura che siano adottate misure correttive adeguate e ne informa la Commissione.
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