Art. 65

Valutazione inter pares

In vigore dal 19 dic 2018
Valutazione inter pares 1.   Gli organismi nazionali di accreditamento si sottopongono periodicamente a una valutazione inter pares. Tale valutazione inter pares è organizzata dall'organismo riconosciuto ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 765/2008. 2.   L'organismo riconosciuto ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 765/2008 applica adeguati criteri di valutazione inter pares e attua un processo efficace e indipendente per detta valutazione al fine di stabilire se: a) l'organismo nazionale di accreditamento sottoposto alla valutazione inter pares abbia condotto le attività di accreditamento conformemente al capo IV; b) l'organismo nazionale di accreditamento sottoposto alla valutazione inter pares soddisfi i requisiti di cui al presente capo. I criteri per i valutatori e le squadre di valutazione inter pares comprendono requisiti di competenza specifici al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra istituito dalla direttiva 2003/87/CE. 3.   L'organismo riconosciuto ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 765/2008 pubblica l'esito della valutazione inter pares di un organismo nazionale di accreditamento e lo comunica alla Commissione, alle autorità nazionali responsabili degli organismi nazionali di accreditamento negli Stati membri e all'autorità competente di ciascuno Stato membro o al punto di contatto di cui all', paragrafo 2. 4.   Fatto salvo il paragrafo 1, qualora un organismo nazionale di accreditamento abbia superato una valutazione inter pares organizzata dall'organismo riconosciuto ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 765/2008 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, detto organismo nazionale di accreditamento è esentato da una nuova valutazione inter pares in seguito all'entrata in vigore del presente regolamento se può dimostrare la conformità alle prescrizioni di tale regolamento. A tal fine, l'organismo nazionale di accreditamento di cui trattasi presenta una richiesta corredata della documentazione necessaria all'organismo riconosciuto ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 765/2008. L'organismo riconosciuto ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 765/2008 decide se sono soddisfatte le condizioni per concedere un'esenzione. Tale esenzione si applica per un periodo non superiore a tre anni dalla data di notifica della decisione all'organismo nazionale di accreditamento. 5.   L'autorità nazionale cui sono affidati, a norma dell', paragrafo 2, i compiti relativi alla certificazione dei verificatori che sono persone fisiche, a norma del presente regolamento possiede un livello di credibilità equivalente a quello degli organismi nazionali di accreditamento che hanno superato una valutazione inter pares. A tal fine, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri, immediatamente dopo le proprie decisioni che autorizzano l'autorità nazionale a effettuare la certificazione, tutte le prove documentali attinenti. L'autorità nazionale non certifica verificatori ai fini del presente regolamento prima che lo Stato membro interessato abbia fornito tali prove documentali. Lo Stato membro interessato esamina periodicamente il funzionamento dell'autorità nazionale per garantire che continui a soddisfare il summenzionato livello di credibilità e riferisce in merito alla Commissione.
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