Art. 63

Registri e documentazione

In vigore dal 19 dic 2018
Registri e documentazione 1.   L'organismo nazionale di accreditamento tiene registri relativi a ciascun soggetto coinvolto nel processo di accreditamento. Tali registri includono informazioni riguardanti le qualifiche, la formazione, l'esperienza, l'imparzialità e le competenze pertinenti necessarie per dimostrare la conformità alle prescrizioni del presente regolamento. 2.   L'organismo nazionale di accreditamento tiene registri del verificatore in linea con la norma armonizzata ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 di cui all'allegato III.
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