Art. 62

Reclami

In vigore dal 19 dic 2018
Reclami Qualora riceva un reclamo riguardante il verificatore dall'autorità competente, dal gestore o dall'operatore aereo oppure da altre parti interessate, l'organismo nazionale di accreditamento entro un termine ragionevole e non superiore a tre mesi dalla ricezione del reclamo: a) si pronuncia in merito alla validità del reclamo; b) provvede affinché il verificatore interessato abbia la possibilità di presentare le proprie osservazioni; c) adotta misure adeguate per far fronte al reclamo; d) registra il reclamo e le misure adottate; e e) risponde all'autore del reclamo.
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