Art. 60
Esperti tecnici
In vigore dal 19 dic 2018
Esperti tecnici
1. L'organismo nazionale di accreditamento può includere esperti tecnici nella squadra di valutazione per avvalersi delle conoscenze dettagliate e delle competenze specifiche in una determinata materia, necessarie a coadiuvare il valutatore responsabile o il valutatore nello svolgimento delle attività di valutazione.
2. Un esperto tecnico è dotato delle competenze necessarie per assistere efficacemente il valutatore responsabile e il valutatore nella materia per cui è richiesta la sua consulenza. Inoltre, l'esperto tecnico:
a)
conosce la direttiva 2003/87/CE, il regolamento d'esecuzione (UE) 2018/2066, il regolamento delegato (UE) …/… nel caso in cui l'esperto tecnico valuti la competenza e le prestazioni del verificatore per l'ambito n. 98 di cui all'allegato I del presente regolamento, il presente regolamento, le norme pertinenti, gli altri atti legislativi in materia e gli orientamenti applicabili;
b)
dispone di una conoscenza sufficiente delle attività di verifica.
3. L'esperto tecnico esegue i compiti specificati sotto la direzione e la piena responsabilità del valutatore responsabile della squadra di valutazione di appartenenza.
Storico versioni
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