Art. 59

Requisiti di competenza per i valutatori

In vigore dal 19 dic 2018
Requisiti di competenza per i valutatori 1.   Nel valutare un verificatore, il valutatore possiede le competenze per svolgere le attività previste al capo IV. A tal fine il valutatore: a) soddisfa i requisiti stabiliti nella norma armonizzata ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 di cui all'allegato III; b) conosce la direttiva 2003/87/CE, il regolamento d'esecuzione (UE) 2018/2066, il regolamento delegato (UE) …/… nel caso in cui i valutatori valutino la competenza e le prestazioni del verificatore per l'ambito n. 98 di cui all'allegato I del presente regolamento, il presente regolamento, le norme pertinenti, gli altri atti legislativi in materia e gli orientamenti applicabili; c) è competente in materia di revisione di dati e informazioni, come indicato all', paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, per formazione o grazie all'accesso a una persona che possiede conoscenze ed esperienza in tale ambito. 2.   Un valutatore responsabile soddisfa i requisiti di competenza di cui al paragrafo 1, dispone di comprovate competenze per dirigere una squadra di valutazione ed è responsabile della conduzione della valutazione a norma del presente regolamento. 3.   Gli esaminatori interni e le persone che prendono le decisioni sulla concessione, sull'ampliamento o sul rinnovo dell'accreditamento, oltre a soddisfare i requisiti di competenza di cui al paragrafo 1, possiedono anche conoscenze ed esperienze sufficienti a valutare l'accreditamento.
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