Art. 57
Indipendenza e imparzialità
In vigore dal 19 dic 2018
Indipendenza e imparzialità
1. L'organismo nazionale di accreditamento è organizzato in modo da garantire la propria piena indipendenza dai verificatori che valuta e la propria imparzialità nell'espletamento delle attività di accreditamento.
2. A tal fine l'organismo nazionale di accreditamento non presta o fornisce attività o servizi che sono offerti dai verificatori, né eroga servizi di consulenza, possiede partecipazioni o detiene altri interessi finanziari o di gestione all'interno della struttura di un verificatore.
3. Fatto salvo il disposto dell', paragrafo 2, la struttura, le responsabilità e i compiti dell'organismo nazionale di accreditamento sono nettamente distinti da quelli dell'autorità competente e di altre autorità nazionali.
4. L'organismo nazionale di accreditamento adotta tutte le decisioni definitive relative all'accreditamento dei verificatori.
Tuttavia, l'organismo nazionale di accreditamento può esternalizzare determinate attività, nel rispetto dei requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato III.
Storico versioni
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