Art. 56

Accreditamento transfrontaliero

In vigore dal 19 dic 2018
Accreditamento transfrontaliero Qualora uno Stato membro non consideri economicamente sensato o sostenibile designare un organismo nazionale di accreditamento o fornire determinati servizi di accreditamento ai sensi dell' della direttiva 2003/87/CE, esso ricorre all'organismo nazionale di accreditamento di un altro Stato membro. Lo Stato membro di cui trattasi ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
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