Art. 55
Organismo nazionale di accreditamento
In vigore dal 19 dic 2018
Organismo nazionale di accreditamento
1. I compiti connessi all'accreditamento a norma del presente regolamento sono svolti dagli organismi nazionali di accreditamento designati a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008.
2. Qualora uno Stato membro decida di autorizzare la certificazione dei verificatori che sono persone fisiche, conformemente al presente regolamento i compiti relativi alla certificazione di detti verificatori sono affidati a un'autorità nazionale diversa dall'organismo nazionale di accreditamento designato a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Qualora uno Stato membro decida di avvalersi della possibilità di cui al paragrafo 2, garantisce che l'autorità nazionale di cui trattasi soddisfa le prescrizioni del presente regolamento, comprese quelle stabilite all', e fornisce le prove documentali richieste a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 765/2008.
4. Un organismo nazionale di accreditamento è membro dell'organismo riconosciuto a norma dell' del regolamento (CE) n. 765/2008.
5. Un organismo nazionale di accreditamento è incaricato di espletare l'accreditamento quale attività di autorità pubblica e gode del riconoscimento formale dello Stato membro, ove l'accreditamento non sia direttamente svolto da autorità pubbliche.
6. Ai fini del presente regolamento, l'organismo nazionale di accreditamento espleta le proprie funzioni conformemente ai requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato III.
Storico versioni
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