Art. 71

Programma di lavoro riguardante l'accreditamento e relazione di gestione

In vigore dal 19 dic 2018
Programma di lavoro riguardante l'accreditamento e relazione di gestione 1.   Ogni anno entro il 31 dicembre l'organismo nazionale di accreditamento mette a disposizione dell'autorità competente di ciascuno Stato membro un programma di lavoro riguardante l'accreditamento, contenente l'elenco dei verificatori accreditati da tale organismo nazionale di accreditamento che gli hanno comunicato, a norma dell', l'intenzione di condurre verifiche negli Stati membri interessati. Il programma di lavoro riguardante l'accreditamento contiene quanto meno le seguenti informazioni riguardo a ciascun verificatore: a) i tempi e i luoghi previsti per la verifica; b) informazioni sulle attività che l'organismo nazionale di accreditamento ha pianificato per il verificatore in questione, in particolare le attività in materia di vigilanza e rivalutazione; c) le date dei controlli mediante osservazione diretta che l'organismo nazionale di accreditamento intende condurre per valutare il verificatore, compreso l'indirizzo e i recapiti dei gestori o degli operatori aerei che saranno visitati durante i controlli mediante osservazione diretta; d) l'indicazione se l'organismo nazionale di accreditamento abbia chiesto di condurre attività di vigilanza all'organismo nazionale di accreditamento dello Stato membro in cui il verificatore effettua la verifica. Qualora le informazioni di cui al primo comma subiscano variazioni, l'organismo nazionale di accreditamento trasmette all'autorità competente una versione aggiornata del programma di lavoro entro il 31 gennaio di ogni anno. 2.   In seguito alla presentazione del programma di lavoro riguardante l'accreditamento a norma del paragrafo 1, l'autorità competente fornisce all'organismo nazionale di accreditamento ogni informazione utile, in particolare gli atti legislativi o gli orientamenti nazionali in materia. 3.   Ogni anno entro il 1o giugno l'organismo nazionale di accreditamento mette a disposizione dell'autorità competente una relazione di gestione. La relazione di gestione contiene quanto meno le seguenti informazioni riguardo a ciascun verificatore accreditato dall'organismo nazionale di accreditamento in questione: a) i particolari dell'accreditamento dei nuovi verificatori accreditati dall'organismo nazionale di accreditamento, compreso il relativo ambito di accreditamento; b) eventuali variazioni dell'ambito di accreditamento per tali verificatori; c) una sintesi dei risultati delle attività di vigilanza e rivalutazione eseguite dall'organismo nazionale di accreditamento; d) una sintesi dei risultati delle valutazioni straordinarie effettuate, indicando le motivazioni alla base del loro avvio; e) eventuali reclami presentati nei confronti del verificatore dall'ultima relazione di gestione e le misure adottate dall'organismo nazionale di accreditamento; f) una descrizione dettagliata delle misure adottate dall'organismo nazionale di accreditamento in risposta alle informazioni condivise dall'autorità competente, a meno che l'organismo nazionale di accreditamento abbia considerato le informazioni come un reclamo ai sensi dell'.
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