Art. 77

Notifica da parte dei verificatori

In vigore dal 19 dic 2018
Notifica da parte dei verificatori 1.   Per consentire all'organismo nazionale di accreditamento di redigere il programma di lavoro riguardante l'accreditamento e la relazione di gestione di cui all', il verificatore notifica, ogni anno entro il 15 novembre, le seguenti informazioni all'organismo nazionale di accreditamento che l'ha accreditato: a) i tempi e i luoghi pianificati per le verifiche che il verificatore ha programmato di effettuare; b) l'indirizzo e i recapiti dei gestori o degli operatori aerei la cui comunicazione delle emissioni, delle tonnellate-chilometro, dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti è oggetto di verifica; c) il nome dei membri della squadra di verifica e l'ambito di accreditamento in cui rientra l'attività del gestore o dell'operatore aereo. 2.   Qualora le informazioni di cui al paragrafo 1 subiscano variazioni, il verificatore ne dà notifica all'organismo nazionale di accreditamento entro un termine concordato con quest'ultimo.
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