Art. 76

Banche di dati concernenti i verificatori accreditati

In vigore dal 19 dic 2018
Banche di dati concernenti i verificatori accreditati 1.   Gli organismi nazionali di accreditamento o, se del caso, le autorità nazionali di cui all', paragrafo 2, istituiscono e gestiscono una banca di dati e ne permettono l'accesso agli altri organismi nazionali di accreditamento, alle autorità nazionali, ai verificatori, ai gestori, agli operatori aerei e alle autorità competenti. L'organismo riconosciuto ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 765/2008 agevola e armonizza l'accesso alle banche di dati, onde consentire una comunicazione efficace ed efficiente in termini di costi tra gli organismi nazionali di accreditamento, le autorità nazionali, i verificatori, i gestori, gli operatori aerei e le autorità competenti, e può raggruppare tali banche di dati in un'unica banca di dati centralizzata. 2.   La banca di dati di cui al paragrafo 1 include almeno le seguenti informazioni: a) il nome e l'indirizzo di ciascun verificatore accreditato dall'organismo nazionale di accreditamento in questione; b) gli Stati membri in cui il verificatore effettua verifiche; c) l'ambito di accreditamento di ciascun verificatore; d) le date di concessione e di scadenza dell'accreditamento; e) eventuali informazioni sulle misure amministrative imposte al verificatore. Tali informazioni sono rese pubbliche.
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