Art. 73
Informazioni trasmesse dall'autorità competente
In vigore dal 19 dic 2018
Informazioni trasmesse dall'autorità competente
1. L'autorità competente dello Stato membro in cui il verificatore conduce la verifica trasmette con cadenza annuale all'organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore in questione quanto meno le informazioni seguenti:
a)
i risultati utili ottenuti dal controllo della comunicazione del gestore e dell'operatore aereo e delle dichiarazioni di verifica, in particolare in merito a eventuali inosservanze del presente regolamento da parte del verificatore in questione;
b)
i risultati dell'ispezione del gestore o dell'operatore aereo qualora siano rilevanti per l'organismo nazionale di accreditamento ai fini dell'accreditamento e della vigilanza del verificatore oppure qualora evidenzino eventuali inosservanze del presente regolamento da parte del verificatore in questione;
c)
i risultati della valutazione della documentazione interna di verifica del verificatore in questione, qualora detta valutazione sia stata eseguita dall'autorità competente a norma dell', paragrafo 3;
d)
i reclami pervenuti all'autorità competente che riguardano il verificatore in questione.
2. Se le informazioni di cui al paragrafo 1 dimostrano che l'autorità competente ha individuato un'inosservanza del presente regolamento da parte del verificatore, l'organismo nazionale di accreditamento considera la comunicazione di tali informazioni alla stregua di un reclamo dell'autorità competente nei confronti del verificatore in questione ai sensi dell'.
L'organismo nazionale di accreditamento adotta misure adeguate per dare seguito a dette informazioni e risponde all'autorità competente entro un termine ragionevole e non superiore a tre mesi dalla ricezione delle medesime. Nella propria risposta, l'organismo nazionale di accreditamento informa l'autorità competente in merito alle misure adottate e, se del caso, alle misure amministrative imposte nei confronti del verificatore.
Storico versioni
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