Art. 28
Limiti dell'ambito di applicazione
In vigore dal 19 dic 2018
Limiti dell'ambito di applicazione
Il verificatore può concludere che l'ambito di applicazione della verifica di cui all', paragrafo 1, lettera c), è troppo limitato in una delle seguenti situazioni:
a)
la mancanza di dati impedisce al verificatore di ottenere le prove richieste per ridurre il rischio di verifica al livello necessario per conseguire una ragionevole certezza;
b)
il piano di monitoraggio non è approvato dall'autorità competente;
c)
il piano di monitoraggio o, se del caso, il piano della metodologia di monitoraggio non fornisce un ambito di applicazione o una chiarezza sufficiente per trarre conclusioni sulla verifica;
d)
il gestore o l'operatore aereo non ha messo a disposizione informazioni sufficienti per consentire al verificatore di eseguire la verifica;
e)
il regolamento delegato (UE) …/… o lo Stato membro richiede che il piano della metodologia di monitoraggio sia approvato dall'autorità competente prima della trasmissione della comunicazione concernente i dati di riferimento e tale piano non è stato approvato dall'autorità competente prima dell'inizio della verifica.
Storico versioni
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