Art. 27
Dichiarazione di verifica
In vigore dal 19 dic 2018
Dichiarazione di verifica
1. Sulla base delle informazioni raccolte nel corso della verifica, il verificatore presenta una dichiarazione di verifica al gestore o all'operatore aereo per ciascuna comunicazione delle emissioni, delle tonnellate-chilometro, dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti sottoposta a verifica. La dichiarazione di verifica comprende almeno uno dei seguenti risultati:
a)
la comunicazione è giudicata soddisfacente in seguito alla verifica;
b)
la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo contiene inesattezze rilevanti che non sono state corrette prima della presentazione della dichiarazione di verifica;
c)
l'ambito di applicazione della verifica è troppo limitato ai sensi dell' e il verificatore non ha potuto ottenere prove sufficienti per emettere un parere sulla verifica che attesti con garanzia ragionevole che la comunicazione non è viziata da inesattezze rilevanti;
d)
le non conformità, individualmente o congiuntamente ad altre non conformità, non consentono una sufficiente chiarezza e impediscono al verificatore di asserire con garanzia ragionevole che la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo non è viziata da inesattezze rilevanti;
e)
qualora il piano della metodologia di monitoraggio non sia soggetto all'approvazione dell'autorità competente, l'inosservanza del regolamento delegato (UE) …/… non consente una sufficiente chiarezza e impedisce al verificatore di asserire con garanzia ragionevole che la comunicazione dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti non è viziata da inesattezze rilevanti.
Ai fini del primo comma, lettera a), la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo può essere giudicata soddisfacente solo se non contiene inesattezze rilevanti.
2. Il gestore o l'operatore aereo trasmette la dichiarazione di verifica all'autorità competente unitamente alla propria comunicazione.
3. La dichiarazione di verifica contiene almeno i seguenti elementi:
a)
il nome del gestore o dell'operatore aereo sottoposto a verifica;
b)
gli obiettivi della verifica;
c)
l'ambito di applicazione della verifica;
d)
un riferimento alla comunicazione del gestore o dell'operatore aereo sottoposta a verifica;
e)
i criteri impiegati per la verifica della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo, compresa l'autorizzazione, ove applicabile, e le versioni del piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente o del piano della metodologia di monitoraggio, a seconda dei casi, nonché il periodo di validità di ciascun piano;
f)
in caso di verifica della comunicazione di riferimento necessaria ai fini dell'assegnazione per il periodo 2021-2025, e qualora l'autorità competente non abbia richiesto l'approvazione del piano della metodologia di monitoraggio, una conferma che il verificatore ha controllato tale piano e che esso è conforme al regolamento delegato (UE) …/…;
g)
qualora la verifica riguardi la comunicazione delle emissioni del gestore o dell'operatore aereo, le emissioni aggregate o le tonnellate-chilometro per attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE e per impianto o operatore aereo;
h)
qualora la verifica riguardi la comunicazione dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti, i dati annuali verificati aggregati per anno del periodo di riferimento, per ciascun sottoimpianto e per il livello di attività annuale, nonché le emissioni attribuite al sottoimpianto;
i)
il periodo di comunicazione o il periodo di riferimento sottoposto a verifica;
j)
le responsabilità del gestore o dell'operatore aereo, dell'autorità competente e del verificatore;
k)
la dichiarazione relativa al parere sulla verifica;
l)
una descrizione di ciascuna inesattezza e non conformità individuata che non è stata corretta prima della presentazione della dichiarazione di verifica;
m)
le date delle visite in sito effettuate e il soggetto che le ha effettuate;
n)
informazioni in merito all'eventuale rinuncia a una visita in sito e i motivi di tale rinuncia;
o)
eventuali inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o del regolamento delegato (UE) …/… emerse nel corso della verifica;
p)
qualora non si possa ottenere per tempo l'approvazione dell'autorità competente per il metodo utilizzato per colmare le lacune nei dati a norma dell', paragrafo 1, ultimo comma, la conferma che il metodo impiegato è o non è prudenziale e che comporta o no inesattezze rilevanti;
q)
una dichiarazione che attesti se il metodo impiegato per colmare eventuali lacune nei dati a norma dell' del regolamento delegato (UE) …/… comporta inesattezze rilevanti;
r)
qualora il verificatore abbia rilevato modifiche della capacità, del livello di attività e del funzionamento dell'impianto che potrebbero avere un impatto sull'assegnazione delle quote di emissioni dell'impianto stesso e che non sono state comunicate all'autorità competente entro il 31 dicembre del periodo di comunicazione a norma dell', paragrafo 1, della decisione 2011/278/UE della Commissione, una descrizione di tali modifiche e le osservazioni connesse;
s)
ove opportuno, raccomandazioni tese ad apportare miglioramenti;
t)
i nominativi dell'auditor responsabile gruppo di audit dell'EU ETS, del responsabile del riesame indipendente e, se del caso, dell'auditor dell'EU ETS e dell'esperto tecnico coinvolti nella verifica della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo;
u)
la data e la firma di una persona autorizzata in nome e per conto del verificatore, con il relativo nominativo.
4. Nella dichiarazione di verifica il verificatore descrive inesattezze, non conformità e inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o del regolamento delegato (UE) …/… con un livello di dettaglio sufficiente a consentire al gestore o all'operatore aereo, nonché all'autorità competente, di comprendere:
a)
l'entità e la natura dell'inesattezza, della non conformità o dell'inosservanza del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o del regolamento delegato (UE) …/…;
b)
il motivo per cui l'inesattezza ha o meno un effetto rilevante;
c)
quale elemento della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo è interessato dall'inesattezza oppure quale elemento del piano di monitoraggio o del piano della metodologia di monitoraggio è interessato dalla non conformità;
d)
a quale articolo del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o del regolamento delegato (UE) …/… è riconducibile l'inosservanza.
5. Ai fini della verifica delle comunicazioni delle emissioni o delle tonnellate-chilometro, qualora uno Stato membro chieda al verificatore di trasmettere, in aggiunta agli elementi descritti nel paragrafo 3, informazioni sul processo di verifica che non siano necessarie per comprendere il parere sulla verifica, per ragioni di efficienza il gestore o l'operatore aereo può trasmettere tali informazioni all'autorità competente separatamente dalla dichiarazione di verifica e in una data diversa, ma non successiva al 15 maggio dello stesso anno.
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