Art. 32
Condizioni per la rinuncia alla conduzione di visite in sito
In vigore dal 19 dic 2018
Condizioni per la rinuncia alla conduzione di visite in sito
La rinuncia alla conduzione di visite in sito di cui all', paragrafo 1, presuppone che si verifichi una delle seguenti condizioni:
1)
la verifica riguarda un impianto di categoria A ai sensi dell', paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o un impianto di categoria B ai sensi dell', paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento di esecuzione, e:
a)
nell'impianto è presente un solo flusso di fonti di cui all', paragrafo 3, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, costituito da gas naturale, oppure uno o più flussi di fonti de minimis che, aggregati, non superano la soglia pertinente fissata all' del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;
b)
il gas naturale è monitorato tramite misurazione fiscale soggetta a un adeguato regime giuridico di controllo dei misuratori fiscali e nel rispetto dei livelli di incertezza previsti per il livello applicabile;
c)
si applicano esclusivamente valori standard per i fattori di calcolo del gas naturale;
2)
la verifica riguarda un impianto di categoria A ai sensi dell', paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o un impianto di categoria B ai sensi dell', paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento di esecuzione, e:
a)
nell'impianto è presente un solo flusso di fonti, costituito da combustibile senza emissioni di processo, e tale combustibile è un combustibile solido la cui combustione avviene direttamente presso l'impianto, senza stoccaggio intermedio, oppure un combustibile liquido o gassoso che può essere oggetto di stoccaggio intermedio;
b)
i dati relativi alle attività e connessi al flusso di fonti sono monitorati mediante uno dei seguenti metodi:
i)
metodo della misurazione fiscale, soggetta a un adeguato regime giuridico di controllo dei misuratori fiscali, nel rispetto dei livelli di incertezza previsti per il livello applicabile;
ii)
metodo basato esclusivamente sui dati di fatturazione tenendo conto delle variazioni delle scorte, se del caso;
c)
si applicano esclusivamente valori standard i per fattori di calcolo;
d)
l'autorità competente ha accordato all'impianto il permesso di attuare un piano di monitoraggio semplificato a norma dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;
3)
la verifica riguarda un impianto a basse emissioni ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e le lettere da a) a c) del punto 2 sono applicabili;
4)
la verifica riguarda un impianto situato in un sito senza personale e:
a)
i dati acquisiti in telemisura dal sito senza personale sono inviati direttamente a un altro luogo in cui avvengono il trattamento, la gestione e l'archiviazione;
b)
le responsabilità della gestione e della registrazione di tutti i dati relativi al sito incombono alla stessa persona;
c)
i misuratori sono già stati ispezionati in sito dall'operatore o da un laboratorio a norma dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e il gestore fornisce un documento firmato o prove fotografiche recanti indicazione della data comprovanti che nell'impianto non sono state operate modifiche operative o di misurazione successivamente all'ispezione in questione;
5)
la verifica riguarda un impianto situato in un sito remoto o inaccessibile, in particolare un impianto in mare aperto, e:
a)
esiste un elevato livello di centralizzazione dei dati raccolti dal sito e trasmessi direttamente a un altro luogo in cui avvengono il trattamento, la gestione e l'archiviazione con una buona garanzia di qualità;
b)
i misuratori sono già stati ispezionati in sito dall'operatore o da un laboratorio a norma dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e il gestore fornisce un documento firmato o prove fotografiche recanti indicazione della data comprovanti che nell'impianto non sono state operate modifiche operative o di misurazione successivamente all'ispezione in questione.
Il punto 2) può essere applicato anche qualora nell'impianto siano presenti, oltre al flusso di fonti di cui alla lettera a) del medesimo punto, uno o più flussi di fonti de minimis che, aggregati, non superino la soglia pertinente fissata all' del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.
Storico versioni
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