Art. 47
Predisposizione della valutazione
In vigore dal 19 dic 2018
Predisposizione della valutazione
1. Nel predisporre la valutazione di cui all', ciascun organismo nazionale di accreditamento prende in considerazione la complessità dell'ambito per il quale il richiedente chiede l'accreditamento, nonché la complessità del sistema di gestione della qualità di cui all', paragrafo 2, le procedure e le informazioni sui processi di cui all', paragrafo 1, e le zone geografiche in cui il richiedente effettua o prevede di effettuare verifiche.
2. Ai fini del presente regolamento, l'organismo nazionale di accreditamento soddisfa i requisiti minimi stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato III.
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