Art. 48
Valutazione
In vigore dal 19 dic 2018
Valutazione
1. La squadra di valutazione di cui all' svolge quanto meno le seguenti attività per effettuare la valutazione di cui all':
a)
un esame di tutti i documenti e registri pertinenti di cui all';
b)
una visita presso i locali del richiedente per esaminare un campione rappresentativo della documentazione interna di verifica e valutare l'attuazione del sistema di gestione della qualità del richiedente e le procedure o i processi di cui all';
c)
l'osservazione diretta di una parte rappresentativa dell'ambito di accreditamento richiesto, nonché delle prestazioni e delle competenze di un numero rappresentativo degli addetti del verificatore coinvolti nella verifica della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo al fine di assicurare che il personale operi conformemente al presente regolamento.
Nello svolgere tali attività, la squadra di valutazione soddisfa i requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato III.
2. La squadra di valutazione comunica i risultati e le non conformità al richiedente conformemente ai requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato III e chiede al richiedente di rispondere ai risultati e alle non conformità segnalati conformemente a tali disposizioni.
3. Il richiedente adotta misure correttive per far fronte a eventuali non conformità segnalate a norma del paragrafo 2 e indica, nella sua risposta ai risultati e alle non conformità segnalati dalla squadra di valutazione, le misure adottate o previste entro un termine fissato dall'organismo nazionale di accreditamento per risolvere eventuali non conformità individuate.
4. L'organismo nazionale di accreditamento esamina le risposte del richiedente ai risultati e alle non conformità segnalati a norma del paragrafo 3.
Qualora reputi la risposta del richiedente insufficiente o inefficace, l'organismo nazionale di accreditamento chiede al richiedente ulteriori informazioni o interventi. L'organismo nazionale di accreditamento può anche chiedere prove a dimostrazione dell'effettiva attuazione delle misure adottate, oppure condurre una valutazione di follow-up per accertare l'effettiva attuazione delle misure correttive.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2018:2067:oj#art-48