Art. 48 · Valutazione

Art. 48

Valutazione

In vigore dal 19 dic 2018
Valutazione 1.   La squadra di valutazione di cui all' svolge quanto meno le seguenti attività per effettuare la valutazione di cui all': a) un esame di tutti i documenti e registri pertinenti di cui all'; b) una visita presso i locali del richiedente per esaminare un campione rappresentativo della documentazione interna di verifica e valutare l'attuazione del sistema di gestione della qualità del richiedente e le procedure o i processi di cui all'; c) l'osservazione diretta di una parte rappresentativa dell'ambito di accreditamento richiesto, nonché delle prestazioni e delle competenze di un numero rappresentativo degli addetti del verificatore coinvolti nella verifica della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo al fine di assicurare che il personale operi conformemente al presente regolamento. Nello svolgere tali attività, la squadra di valutazione soddisfa i requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato III. 2.   La squadra di valutazione comunica i risultati e le non conformità al richiedente conformemente ai requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato III e chiede al richiedente di rispondere ai risultati e alle non conformità segnalati conformemente a tali disposizioni. 3.   Il richiedente adotta misure correttive per far fronte a eventuali non conformità segnalate a norma del paragrafo 2 e indica, nella sua risposta ai risultati e alle non conformità segnalati dalla squadra di valutazione, le misure adottate o previste entro un termine fissato dall'organismo nazionale di accreditamento per risolvere eventuali non conformità individuate. 4.   L'organismo nazionale di accreditamento esamina le risposte del richiedente ai risultati e alle non conformità segnalati a norma del paragrafo 3. Qualora reputi la risposta del richiedente insufficiente o inefficace, l'organismo nazionale di accreditamento chiede al richiedente ulteriori informazioni o interventi. L'organismo nazionale di accreditamento può anche chiedere prove a dimostrazione dell'effettiva attuazione delle misure adottate, oppure condurre una valutazione di follow-up per accertare l'effettiva attuazione delle misure correttive.
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