Art. 41

Procedure per le attività di verifica

In vigore dal 19 dic 2018
Procedure per le attività di verifica 1.   Il verificatore definisce, documenta, applica e mantiene una o più procedure per le attività di verifica descritte nel capo II, nonché le procedure e i processi previsti all'allegato II. Nel definire e applicare tali procedure e processi, il verificatore esegue le attività conformemente alla norma armonizzata di cui all'allegato II. 2.   Il verificatore definisce, documenta, applica e mantiene un sistema di gestione della qualità per assicurare la coerenza nello sviluppo, nell'attuazione, nel miglioramento e nella revisione delle procedure e dei processi di cui al paragrafo 1, conformemente alla norma armonizzata di cui all'allegato II.
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