Art. 40
Ricorso a esperti tecnici
In vigore dal 19 dic 2018
Ricorso a esperti tecnici
1. Nell'eseguire le attività di verifica, il verificatore può consultare esperti tecnici per avvalersi di conoscenze e competenze dettagliate su una determinata materia, necessarie a coadiuvare l'auditor dell'EU ETS e l'auditor responsabile del gruppo di audit dell'EU ETS nello svolgimento delle attività di verifica.
2. Qualora il responsabile del riesame indipendente non abbia la competenza per valutare una determinata questione nell'ambito del riesame, il verificatore richiede l'assistenza di un esperto tecnico.
3. L'esperto tecnico ha le competenze e le conoscenze necessarie per assistere efficacemente l'auditor dell'EU ETS e l'auditor responsabile del gruppo di audit dell'EU ETS oppure, se del caso, il responsabile del riesame indipendente nella materia per cui la sua consulenza è richiesta. Inoltre, l'esperto tecnico dispone di una comprensione sufficiente delle questioni descritte all', paragrafo 1, lettere a), b) e c).
4. L'esperto tecnico esegue i compiti specificati sotto la direzione e la piena responsabilità dell'auditor responsabile del gruppo di audit dell'EU ETS della squadra di verifica in cui si trova a operare o del responsabile del riesame indipendente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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