Art. 76

Modifiche del regolamento (UE) n. 601/2012

In vigore dal 19 dic 2018
Modifiche del regolamento (UE) n. 601/2012 Il regolamento (UE) n. 601/2012 è così modificato: 1) All', paragrafo 1, terzo comma, il punto a), è sostituito dal seguente: «a) per gli impianti, per ciascun flusso di fonti di minore e maggiore entità, la prova del rispetto delle soglie di incertezza per i dati di attività e i fattori di calcolo, se del caso, per i livelli applicati di cui agli allegati II e IV e, per ogni fonte di emissione, la prova del rispetto delle soglie di incertezza stabilite per i livelli applicati di cui all'allegato VIII, se del caso»; 2) All', paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dal testo seguente: «a) per quanto concerne il piano di monitoraggio delle emissioni: i) una modifica dei valori dei fattori di emissione riportati nel piano di monitoraggio; ii) una modifica dei metodi di calcolo di cui all'allegato III o il passaggio da un metodo di calcolo ad una metodo di stima conformemente all', paragrafo 2 o viceversa; iii) l'introduzione di nuovi flussi di fonti; iv) il cambiamento di statuto di un operatore aereo considerato un emettitore di entità ridotta ai sensi dell', paragrafo 1, o un cambiamento rispetto una delle soglie di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE;» 3) Il paragrafo 49 è sostituito dal seguente: « CO2 trasferito 1.   Il gestore sottrae dalle emissioni dell'impianto qualsiasi quantitativo di CO2 proveniente dal carbonio fossile utilizzato nell'ambito delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE che non è rilasciato dall'impianto ma: a) è trasferito fuori dall'impianto verso uno dei seguenti siti: i) un impianto di cattura ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico a lungo termine in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE; ii) una rete di trasporto ai fini dello stoccaggio geologico a lungo termine in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE; iii) un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE ai fini dello stoccaggio geologico a lungo termine; b) è trasportato fuori dall'impianto e utilizzato per produrre carbonato di calcio precipitato, cui il CO2 utilizzato è chimicamente legato. 2.   Il gestore dell'impianto cedente, nella sua comunicazione annuale delle emissioni, riporta il codice identificativo riconosciuto dell'impianto destinatario conformemente agli atti adottati a norma dell', paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, se l'impianto destinatario è disciplinato da tale direttiva. In tutti gli altri casi, il gestore dell'impianto cedente fornisce il nome, l'indirizzo e il recapito di una persona di contatto per l'impianto destinatario. Il primo comma si applica altresì all'impianto destinatario per quanto concerne il codice identificativo dell'impianto cedente. 3.   Per la determinazione del quantitativo di CO2 trasferito da un impianto a un altro, il gestore applica una metodologia fondata su misure e in conformità agli . La fonte di emissione corrisponde al punto di misurazione e le emissioni sono espresse come il quantitativo di CO2 trasferito. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), il gestore applica una metodologia basata su calcoli. 4.   Per la determinazione del quantitativo di CO2 trasferito da un impianto all'altro, il gestore applica il livello più elevato definito nell'allegato VIII, sezione 1. Il gestore può tuttavia applicare il livello immediatamente inferiore, purché dimostri che l'applicazione del livello più elevato definito nella sezione 1 dell'allegato VIII non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati. Per determinare la quantità di CO2 chimicamente legato nel carbonato di calcio precipitato, il gestore utilizza delle fonti di dati che consentano di ottenere la massima accuratezza possibile. 5.   I gestori possono determinare i quantitativi di CO2 trasferiti fuori dall'impianto sia nell'impianto cedente sia nell'impianto destinatario. In tal caso, si applica l', paragrafo 3.» 4) L' è così modificato: a) il paragrafo 5 è soppresso; b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Se il quantitativo di carburante rifornito o il quantitativo di carburante rimasto nei serbatoi è espresso in unità di volume (in litri), l'operatore aereo deve convertirlo da volume in massa utilizzando i valori di densità. L'operatore aereo utilizza la densità del carburante (che può essere il valore reale o il valore standard di 0,8 kg per litro) che è utilizzata per ragioni operative e di sicurezza. La procedura di notifica dell'utilizzo della densità reale o standard è descritta nel piano di monitoraggio, con un riferimento alla documentazione pertinente dell'operatore aereo.» c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1, l'operatore aereo utilizza i fattori di emissione per difetto riportati nella tabella 2 dell'allegato III. Per i carburanti che non figurano in tale tabella, l'operatore aereo stabilisce il fattore di emissione conformemente all'. Per questi carburanti, il potere calorifico netto è determinato e comunicato come voce per memoria.» 5) All', paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal testo seguente: «2.   In deroga all', gli emettitori di entità ridotta possono stimare il consumo di carburante utilizzando gli strumenti messi in atto da Eurocontrol o da altre organizzazioni pertinenti, in grado di elaborare tutte le informazioni utili riguardanti il traffico aereo ed evitare in tal modo stime in difetto delle emissioni.» 6) L' è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Nella scelta della metodologia di monitoraggio ai sensi dell', paragrafo 2, l'operatore aereo tiene conto delle fonti di incertezza e dei livelli di incertezza associati.» b) i paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi 7) All', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «Ai sensi dell', paragrafo 3, lettera a), il gestore provvede affinché tutti gli apparecchi di misura siano tarati, regolati e controllati a intervalli periodici, nonché prima dell'uso, e affinché ne sia verificata la conformità alle norme in materia di misurazione riconducibili a norme internazionali esistenti in materia, conformemente alle prescrizioni del presente regolamento e in maniera proporzionata ai rischi individuati. Qualora taluni componenti dei sistemi di misura non possano essere tarati, il gestore menziona tali componenti nel piano di monitoraggio e propone attività di controllo alternative. Qualora gli apparecchi risultino non conformi ai requisiti di prestazione, il gestore provvede ad adottare prontamente i provvedimenti correttivi necessari.» 8) All', paragrafo 2, è aggiunto il terzo comma seguente: «Quando il numero dei voli per i quali esistono delle lacune nei dati, di cui ai primi due commi, supera 5 % dei voli annuali dichiarati, il gestore ne informa l'autorità competente tempestivamente e adotta provvedimenti correttivi per migliorare il metodo di monitoraggio.» 9) All'allegato I, la sezione 2 è cosi modificata: a) al punto 2, lettera b) il punto ii) è sostituito dal testo seguente: «ii) le procedure per la misura del carburante rifornito e del carburante contenuto nei serbatoi, una descrizione degli strumenti di misurazione utilizzati e le procedure di registrazione, recupero, trasmissione e archiviazione dei dati riguardanti le misure, se del caso;» b) al punto 2, lettera b), il punto iii) è sostituito dal testo seguente: «iii) il metodo per la determinazione della densità, se del caso;» c) al punto 2, lettera b), il punto iv), è sostituito dal seguente: «iv) una giustificazione del metodo di monitoraggio scelto al fine di garantire i livelli di incertezza più bassi, ai sensi dell', paragrafo1;» d) al punto 2, la lettera d) è soppressa. e) al punto 2, la lettera f) è sostituita dal testo seguente: «f) una descrizione delle procedure e dei sistemi per individuare, valutare e trattare le lacune nei dati a norma dell', paragrafo 2.» 10) All'allegato III, la sezione 2 è soppressa. 11) L'allegato IV è così modificato: a) alla sezione 10, sottosezione B, il quarto paragrafo è soppresso; b) alla sezione 14, sottosezione B, il terzo paragrafo è soppresso. 12) L'allegato IX è cosi modificato: a) nella sezione 1, il punto 2) è sostituito dal seguente: «I documenti che giustificano la scelta della metodologia di monitoraggio e i documenti che giustificano ogni eventuale modifica temporanea o non temporanea delle metodologie di monitoraggio e, se del caso, dei livelli approvati dall'autorità competente;» b) nella sezione 3, il punto 5) è sostituito dal seguente: «5) La documentazione relativa al metodo previsto nel caso di lacune nei dati, se applicabile, il numero di voli per i quali sono state rilevate lacune nei dati, i dati utilizzati per colmare le lacune rilevate e, se il numero di voli per quali le lacune nei dati ha superato 5 % dei voli comunicati, le ragioni delle lacune e la documentazione concernente i provvedimenti correttivi adottati.» 13) All'allegato X la sezione 2 è così modificata: a) il punto 7 è sostituito dal testo seguente: «7) Il numero complessivo di voli per coppia di Stati oggetto della comunicazione;» b) dopo il punto 7 è aggiunto il seguente punto: «7bis) Massa del carburante (in tonnellate) per tipo di carburante per coppia di Stati;» c) al punto 10, la lettera a) è sostituita dal testo seguente: «a) il numero di voli espresso in percentuale di voli annuali per i quali sono state rilevate lacune nei dati; e le circostanze in cui tali lacune si sono verificate e le ragioni delle stesse;» d) al punto 11, la lettera a) è sostituita dal testo seguente: «a) il numero di voli espresso in percentuale di voli annuali (arrotondati allo 0,1 % più vicino) per i quali sono state rilevate lacune nei dati; e le circostanze in cui tali lacune si sono verificate e le ragioni delle stesse;»
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