Art. 12
Contenuto e trasmissione del piano di monitoraggio
In vigore dal 19 dic 2018
Contenuto e trasmissione del piano di monitoraggio
1. Ogni gestore o operatore aereo sottopone un piano di monitoraggio all'approvazione dell'autorità competente.
Il piano di monitoraggio consiste in una documentazione dettagliata, completa e trasparente relativa alla metodologia di monitoraggio impiegata da un determinato impianto o operatore aereo e contiene perlomeno gli elementi di cui all'allegato I.
Unitamente al piano di monitoraggio, il gestore o l'operatore aereo trasmette i seguenti documenti giustificativi:
(a)
per gli impianti, per ciascun flusso di minore e maggiore entità, la prova del rispetto delle soglie di incertezza stabilite per i dati di attività e per i fattori di calcolo, se del caso, per i livelli applicati di cui agli allegati II e IV, e per ogni fonte di emissione la prova del rispetto delle soglie di incertezza per i livelli applicati di cui all'allegato VIII, se del caso;
(b)
i risultati di una valutazione dei rischi a riprova del fatto che le attività di controllo proposte e le relative procedure sono proporzionate ai rischi inerenti e ai rischi di controllo individuati.
2. Se nell'allegato I si fa riferimento ad una procedura, quest'ultima dev'essere stabilita, documentata, applicata e aggiornata dal gestore o dall'operatore aereo separatamente dal piano di monitoraggio.
Il gestore o l'operatore aereo riporta una sintesi delle procedure nel piano di monitoraggio, fornendo le seguenti informazioni:
(a)
il titolo della procedura;
(b)
un riferimento tracciabile e verificabile per l'identificazione della procedura;
(c)
l'identificazione della posizione o del dipartimento responsabile dell'attuazione della procedura e dei dati generati o gestiti dalla procedura;
(d)
una breve descrizione della procedura, che consenta al gestore o all'operatore aereo, all'autorità competente e al verificatore di comprendere i parametri fondamentali e le principali attività svolte;
(e)
l'ubicazione dei registri e delle informazioni pertinenti;
(f)
il nome del sistema informatico utilizzato, se del caso;
(g)
un elenco delle norme EN o di altre norme applicate, se pertinente.
Su richiesta, il gestore o l'operatore aereo mette a disposizione dell'autorità competente tutta la documentazione scritta concernente le procedure. Il gestore o l'operatore aereo mette questa documentazione a disposizione anche a scopo di verifica ai sensi del regolamento di esecuzione (EU) 2018/2067 della Commissione.
3. Oltre agli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli Stati membri possono imporre l'inclusione di ulteriori elementi nel piano di monitoraggio degli impianti per soddisfare le prescrizioni degli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE e degli atti di esecuzione adottati ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 21, di tale direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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