Art. 11
Obbligo generale
In vigore dal 19 dic 2018
Obbligo generale
1. Ogni gestore o operatore aereo effettua il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra sulla base di un piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente in conformità all', in base alla natura e al funzionamento dell'impianto o dell'attività di trasporto ai quali si applica.
Il piano di monitoraggio è integrato da procedure scritte che il gestore o l'operatore aereo stabilisce, documenta, applica e aggiorna per le attività descritte nel piano di monitoraggio, se del caso.
2. Il piano di monitoraggio di cui al paragrafo 1 illustra le istruzioni per il gestore o l'operatore aereo in maniera logica e semplice, evitando la duplicazione delle operazioni e tenendo conto dei sistemi già esistenti presso l'impianto o utilizzati dal gestore o dall'operatore aereo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2018:2066:oj#art-11