Art. 10

Coordinamento

In vigore dal 19 dic 2018
Coordinamento Qualora uno Stato membro designi più di un'autorità competente conformemente all' della direttiva 2003/87/CE, esso coordina le attività svolte da tali autorità ai sensi del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2018:2066:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo