Art. 18
Costi sproporzionatamente elevati
In vigore dal 19 dic 2018
Costi sproporzionatamente elevati
1. Se un gestore o un operatore aereo dichiara che l'applicazione di una determinata metodologia di monitoraggio comporterebbe costi sproporzionalmente elevati, l'autorità competente valuta la natura sproporzionalmente elevata dei costi tenendo conto della giustificazione del gestore.
L'autorità competente considera i costi sproporzionatamente elevati se i costi stimati sono superiori ai benefici. A tal fine il beneficio si calcola moltiplicando un fattore di miglioramento per un prezzo di riferimento di 20 EUR per quota di emissione; i costi tengono conto di un periodo di ammortamento adeguato in base alla durata della vita utile delle apparecchiature.
2. Quando valuta il carattere sproporzionato dei costi per quanto riguarda la scelta da parte dell'operatore dei livelli per i dati di attività, l'autorità competente utilizza come fattore di miglioramento (di cui al paragrafo 1) la differenza tra l'incertezza constatata e la soglia di incertezza del livello che si otterrebbe grazie al miglioramento, moltiplicata per le emissioni medie annue generate dal flusso in questione nel corso degli ultimi tre anni.
Se i dati sulle emissioni medie annuali causate da quel flusso nel corso degli ultimi tre anni non sono disponibili, il gestore o l'operatore aereo fornisce una stima prudenziale delle emissioni medie annuali, al netto del CO2 proveniente dalla biomassa e al lordo del CO2 trasferito. Per gli strumenti di misura soggetti ai controlli metrologici legali previsti dalla legislazione nazionale, l'incertezza attualmente ottenuta può essere sostituita dall'errore massimo ammissibile in servizio consentito dalla legislazione nazionale pertinente.
3. Nel valutare la natura sproporzionatamente elevata dei costi per quanto concerne le misure che migliorano la qualità delle emissioni comunicate ma non hanno un impatto diretto sull'accuratezza dei dati di attività, l'autorità competente applica un fattore di miglioramento corrispondente all'1 % delle emissioni medie annuali dei rispettivi flussi nel corso degli ultimi tre periodi di comunicazione. Tali misure possono comprendere:
(a)
il ricorso ad analisi invece che a valori standard per la determinazione dei fattori di calcolo;
(b)
un aumento del numero di analisi per flusso di fonti;
(c)
se lo specifico compito di misurazione non rientra nel novero dei controlli metrologici legali previsti dalla legislazione nazionale, la sostituzione degli strumenti di misurazione con strumenti che soddisfano i requisiti del controllo metrologico legale dello Stato membro utilizzato in applicazioni analoghe, o con strumenti di misurazione che soddisfano la regolamentazione nazionale adottata ai sensi della direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) o della direttiva 2014/32/UE;
(d)
l'accorciamento degli intervalli di taratura e manutenzione degli strumenti di misurazione;
(e)
miglioramenti delle attività riguardanti il flusso dei dati e delle attività di controllo che riducono in maniera significativa il rischio inerente o il rischio di controllo.
4. Il costo delle misure correlate al miglioramento della metodologia di monitoraggio di un impianto non è considerato sproporzionatamente elevato fino a un importo accumulato di 2 000 EUR per periodo di comunicazione. Nel caso degli impianti a basse emissioni l'importo massimo è di 500 EUR per periodo di comunicazione.
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