Art. 17

Fattibilità tecnica

In vigore dal 19 dic 2018
Fattibilità tecnica Se un gestore o un operatore aereo dichiara che l'applicazione di una determinata metodologia di monitoraggio non è tecnicamente realizzabile, l'autorità competente valuta la fattibilità tecnica tenendo conto della giustificazione addotta dal gestore o dall'operatore aereo. Tale giustificazione è fondata sulla disponibilità, da parte del gestore o dell'operatore aereo, delle risorse tecniche necessarie per rispondere alle esigenze di un sistema o di un requisito particolare; tali risorse devono poter essere mobilitate entro i limiti temporali prescritti ai fini del presente regolamento. Le risorse tecniche in questione comprendono anche le tecniche e le tecnologie necessarie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2018:2066:oj#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Fattibilità tecnica (Art. 17 Regolamento (UE) 2018/2066) — Testo vigente | Portale Normativo