Art. 15
Approvazione delle modifiche del piano di monitoraggio
In vigore dal 19 dic 2018
Approvazione delle modifiche del piano di monitoraggio
1. Il gestore o l'operatore aereo notifica tempestivamente all'autorità competente le proposte di modifica del piano di monitoraggio.
Tuttavia, l'autorità competente può autorizzare il gestore o l'operatore aereo a notificare, entro il 31 dicembre dello stesso anno, le modifiche al piano di monitoraggio che non sono significative ai sensi dei paragrafi 3 e 4.
2. Le modifiche significative del piano di monitoraggio ai sensi dei paragrafi 3 e 4 sono soggette all'approvazione dell'autorità competente.
Qualora l'autorità competente consideri una modifica non significativa, essa ne dà tempestiva comunicazione al gestore o all'operatore aereo.
3. Tra le modifiche significative al piano di monitoraggio di un impianto si annoverano:
(a)
le modifiche alla categoria dell'impianto qualora tali modifiche richiedano una modifica della metodologia di monitoraggio o comportino una modifica della soglia di rilevanza applicabile ai sensi dell' del regolamento di esecuzione (EU) 2018/2067 della Commissione;
(b)
in deroga all', paragrafo 8, le modifiche relative alla classificazione dell'impianto come «impianto a basse emissioni»;
(c)
le modifiche concernenti le fonti di emissione;
(d)
il passaggio, per la determinazione delle emissioni, da un metodo fondato sul calcolo ad un metodo fondato sulla misurazione o viceversa, o da un metodo alternativo ad una metodologia basata sui livelli o viceversa;
(e)
una modifica del livello applicato;
(f)
l'introduzione di nuovi flussi di fonti;
(g)
una modifica nella classificazione dei flussi di fonti (tra flussi di maggiore o minore entità e flussi de minimis) qualora tale modifica richieda una modifica della metodologia di monitoraggio;
(h)
una modifica del valore standard per un fattore di calcolo, se il valore dev'essere indicato nel piano di monitoraggio;
(i)
l'introduzione di nuovi metodi o modifiche ai metodi esistenti in materia di campionamento, analisi o taratura, se ciò ha un impatto diretto sull'accuratezza dei dati relativi alle emissioni;
(j)
l'applicazione o l'adeguamento di una metodologia di quantificazione delle emissioni causate da fuoriuscite nei siti di stoccaggio.
4. Tra le modifiche significative apportate ai piani di monitoraggio di un operatore aereo si annoverano:
(a)
per quanto concerne il piano di monitoraggio delle emissioni:
i)
una modifica dei valori dei fattori di emissione riportati nel piano di monitoraggio;
ii)
una modifica dei metodi di calcolo di cui all'allegato III o il passaggio da un metodo di calcolo ad una metodo di stima conformemente all', paragrafo 2 o viceversa;
iii)
l'introduzione di nuovi flussi di fonti;
iv)
il cambiamento di statuto di un operatore aereo considerato un emettitore di entità ridotta ai sensi dell', paragrafo 1, o un cambiamento rispetto ad una delle soglie di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE;
(b)
per quanto riguarda il piano di monitoraggio dei dati relativi alle tonnellate-chilometro:
i)
la modifica dello statuto del servizio aereo fornito, da non commerciale a commerciale;
ii)
una modifica riguardante l'oggetto del servizio di trasporto aereo, ossia passeggeri, merci o posta.
Storico versioni
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