Art. 23
Modifiche temporanee alla metodologia di monitoraggio
In vigore dal 19 dic 2018
Modifiche temporanee alla metodologia di monitoraggio
1. Qualora, per ragioni tecniche, risulti temporaneamente impossibile applicare il piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente, il gestore interessato applica il livello più elevato possibile o un approccio prudenziale non fondato sui livelli se l'applicazione di un livello non è praticabile, fino a quando non siano ripristinate le condizioni per l'applicazione del livello approvato nel piano di monitoraggio.
Il gestore adotta tutte le misure necessarie per consentire il sollecito ripristino dell'applicazione del piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente.
2. Il gestore interessato comunica tempestivamente all'autorità competente la modifica temporanea della metodologia di monitoraggio di cui al paragrafo 1, specificando:
(a)
i motivi dello scostamento dal piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente;
(b)
in maniera dettagliata, la metodologia di monitoraggio temporanea che il gestore sta utilizzando per determinare le emissioni fino a quando non siano state ripristinate le condizioni per l'applicazione del piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente;
(c)
le misure che il gestore adotta per ripristinare le condizioni per l'applicazione del livello specificato nel piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente;
(d)
il momento in cui si prevede che il livello approvato dall'autorità competente sarà nuovamente applicato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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