Art. 21

Scelta della metodologia di monitoraggio

In vigore dal 19 dic 2018
Scelta della metodologia di monitoraggio 1.   Per monitorare le emissioni di un impianto, il gestore sceglie di applicare una metodologia basata su calcoli o una metodologia fondata su misure, fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento. La metodologia fondata su calcoli consiste nel determinare le emissioni prodotte da flussi di fonti in base ai dati di attività, ottenuti tramite sistemi di misura, e parametri aggiuntivi ricavati da analisi di laboratorio o da valori standard. La metodologia basata su calcoli può essere applicata conformemente alla metodologia standard descritta all' o alla metodologia del bilancio di massa di cui all'. La metodologia fondata su misure consiste nel determinare le emissioni prodotte dalle fonti di emissione tramite la misurazione in continuo della concentrazione dei gas a effetto serra interessati negli effluenti gassosi e nel flusso di tali effluenti, e mediante il monitoraggio dei trasferimenti di CO2 tra impianti, nel qual caso sono misurati la concentrazione di CO2 e il flusso del gas trasferito. Nel caso in cui si applichi la metodologia basata su calcoli, nel piano di monitoraggio il gestore precisa, per ciascun flusso di fonti, se è utilizzata la metodologia standard o la metodologia del bilancio di massa, specificando i livelli pertinenti definiti nell'allegato II. 2.   Il gestore, previo consenso dell'autorità competente, può associare una metodologia standard, una metodologia di bilancio di massa e una metodologia fondata su misure per fonti di emissioni e flussi di fonti diversi provenienti da uno stesso impianto, purché non si verifichino omissioni o doppi conteggi. 3.   Qualora i requisiti settoriali di cui all'allegato IV richiedono l'utilizzo di una determinata metodologia di monitoraggio, l'operatore utilizza tale metodologia o una metodologia fondata su misure. Il gestore può scegliere una metodologia diversa solo se fornisce alle autorità competenti le prove che il ricorso alla metodologia prescritta non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati, o che la metodologia alternativa garantisce una maggiore accuratezza complessiva dei dati relativi alle emissioni.
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