Art. 22

Metodologia di monitoraggio non basata su livelli

In vigore dal 19 dic 2018
Metodologia di monitoraggio non basata su livelli In deroga all', paragrafo 1, per determinati flussi di fonti o per talune fonti di emissione il gestore può impiegare una metodologia di monitoraggio non basata su livelli (in prosieguo: «metodologia alternativa») a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: (a) l'applicazione come minimo del livello 1, nell'ambito della metodologia basata su calcoli, per uno o più flussi di fonti di maggiore o minore entità e di una metodologia fondata su misure per almeno una fonte di emissioni correlata ai medesimi flussi non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati; (b) ogni anno il gestore valuta e quantifica le incertezze di tutti i parametri usati per la determinazione delle emissioni annuali, in conformità alla «Guida ISO all'espressione dell'incertezza di misura» (JCGM 100:2008) o a un'altra norma equivalente riconosciuta a livello internazionale, e riporta i risultati nella comunicazione annuale delle emissioni; (c) il gestore dimostra, in maniera giudicata soddisfacente dall'autorità competente, che applicando tale metodologia di monitoraggio alternativa le soglie di incertezza generali per il livello annuo di emissioni di gas a effetto serra per l'intero impianto non superano il 7,5 % per gli impianti di categoria A, il 5,0 % per gli impianti di categoria B e il 2,5 % per gli impianti di categoria C.
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