Art. 20
Limiti del sistema di monitoraggio
In vigore dal 19 dic 2018
Limiti del sistema di monitoraggio
1. Il gestore definisce i limiti del sistema di monitoraggio per ciascun impianto.
Entro tali limiti il gestore tiene conto di tutte le emissioni di gas a effetto serra pertinenti derivanti da tutte le fonti e i flussi di fonti riconducibili alle attività svolte nell'impianto di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, e alle attività e ai gas a effetto serra inclusi dallo Stato membro in cui l'impianto è situato, a norma dell' di tale direttiva.
Il gestore tiene conto inoltre delle emissioni derivanti sia dalle operazioni normali sia da eventi eccezionali, tra cui l'avviamento, l'arresto e situazioni di emergenza verificatesi nel corso del periodo di comunicazione, ma non delle emissioni provenienti dalle macchine mobili utilizzate a fini di trasporto.
2. Nello stabilire la procedura di monitoraggio e comunicazione, il gestore tiene conto delle prescrizioni specifiche per alcuni settori di cui all'allegato IV.
3. Qualora da un complesso di stoccaggio (ai sensi della direttiva 2009/31/CE) siano individuate fuoriuscite che comportano emissioni o rilascio di CO2 nella colonna d'acqua, dette fuoriuscite sono considerate come fonti di emissione per l'impianto in questione e sono monitorate in conformità alle disposizioni dell'allegato IV, sezione 23, del presente regolamento.
L'autorità competente può accettare l'esclusione dalla procedura di monitoraggio e comunicazione di una fonte di emissioni dovuta a delle fuoriuscite se sono state adottate, a norma dell' della direttiva 2009/31/CE, i provvedimenti correttivi necessari e se le emissioni o il rilascio nella colonna d'acqua non sono più rilevabili.
Storico versioni
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